Nelle buone pratiche, per chi gestisce un sito web, un proprio negozio online ed i contatti con la propria clientela attraverso i social network, è consigliata la trasparenza verso i propri utenti: ovvero comunicare i propri dati aziendali al fine fidelizzare la propria utenza così come i nuovi contatti.
Non tutti sanno però che esistono obblighi normativi ben precisi per chi, impresa, gestisce canali elettronici per la comunicazione con la propria clientela, consulenti, partner o fornitori, tramite anche il proprio sito web o negozio online.
Dal 2009 è in vigore la legge n. 88 del 7 luglio 2009, legge comunitaria 2008, questa all’art. 42 modificando l’art. 2250 del codice civile, ha introdotto degli obblighi di comunicazione via Internet per le imprese, le ditte individuali, professionisti e le persone giuridiche comunque dotate di partita IVA.
In generale le chi dotato di partita IVA, in ogni sito web, negozio online e canale social network istituzionale deve comunicare, quanto meno in home page:
Le società per azioni [c.c. 2328, n. 4], in accomandita per azioni [c.c. 2462] e a responsabilità limitata [c.c. 2472] dovranno indicare inoltre:
Secondo le ultime interpretazioni, per quanto non via sia un obbligo esplicito normativo è consigliabile che sia aggiunto alle informazioni obbligatorie anche l’indirizzo PEC dell’impresa/professionista, in quanto può rientrare nelle informazioni legali che si è tenuti a fornire per la trasparenza richiesta dai quadri normativi citati.
In merito alle informazioni obbligatorie da rendere pubbliche, la normativa non specifica unicamente il proprio sito web o negozio online, ma stando alla dicitura presente negli articoli citati “[…] Negli atti e nella corrispondenza delle societa’ soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati […]” è opportuno che anche nella propria documentazione cartacea siano presenti le informazioni istituzionali indicate.